Tar conferma divieto di espatrio per Berlusconi
Silvio Berlusconi continuerà a non avere un documento d’identità valido per l’espatrio. Lo ha deciso il Tar del Lazio, respingendo il ricorso proposto dall’ex Premier per sollecitare l’annullamento del provvedimento con il quale la Questura di Roma ha respinto la richiesta di cancellazione dell’annotazione ‘documento non valido ai fini dell’espatriò sul suo documento d’identità, disposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza Mediaset.
La motivazione dell’iniziale no al documento era stata chiara: Silvio Berlusconi, dovendo espiare un anno di reclusione (anche se la pena è stata sospesa), non ha titolo ad ottenere il passaporto nè può lasciare il territorio italiano, e quindi sulla sua carta d’identità non può che essere apposta la dicitura «documento non valido ai fini dell’espatrio». Ecco che allora il passaggio successivo non poteva che essere percorrere la strada del Tar del Lazio, i cui giudici hanno adesso respinto il ricorso.
«Non è la semplice condanna penale che automaticamente legittima la restrizione – si legge nella sentenza – bensì una condanna penale non ancora espiata; e la ragione della limitazione non è collegata alla gravità del reato accertato (quando la pena è stata scontata) ma alla necessità per lo Stato di rendere effettiva e agevolmente eseguibile la condanna penale». C’è un ulteriore punto focale nella sentenza del Tar: la risposta alle sollecitazioni dei legali dell’ex Premier in merito all’invio degli atti alla Corte di Giustizia europea per ottenere proprio una definizione autentica del concetto di espatrio. I legali di Berlusconi, infatti, hanno sostenuto e sostengono che per espatrio si debba intendere andare oltre il territorio della Ce e che un provvedimento che limita il diritto di espatriare, ostacola i cittadini europei e il loro diritto alla circolazione. La questione sostanziale affidata ai giudici era quindi stabilire se il divieto di espatrio – anche verso uno Stato dell’Ue – stabilito dalla legge italiana per coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale, fosse compatibile con la Direttiva Ce che consente la limitazione della libertà di circolazione di un cittadino dell’Unione solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Per il Tar «norme tese a garantire l’effettività della pena – si legge nella sentenza – appaiono chiaramente rientranti nei motivi di ordine pubblico in senso ampio» e quindi limitative della libertà di circolazione. L’effetto: insussistenza di «ragioni di dubbio» per rimettere alla Corte di Giustizia europea la questione di compatibilità delle norme nazionali con quelle comunitarie. Resta adesso lo spazio per la valutazione dei legali di Berlusconi sull’opportunità di proporre appello al Consiglio di Stato.