LA SENTENZA: ILLEGITTIMA L’IVA SULLA TIA

07/09/2010 di

Clamorosa sentenza della Commissione Tributaria di Latina che ha accolto il primo ricorso contro il pagamento dell’Iva sulla Tia, la tassa per la nettezza urbana. “Questa sentenza – scrive il PD che illustrerà i dettagli in una conferenza stampa – conferma le indicazioni fornite dalla Cassazione e apre nuovi scenari a livello nazionale. Una vittoria del Pd di Latina e del comitato No Tia”.


giorgio_de_marchis_786523LA CORTE COSTITUZIONALE: E’ UN TRIBUTO – Con la sentenza 238 del 2009 la Corte Costituzionale aveva riconosciuto la natura tributaria della Tia (Tariffa igiene ambientale), con la conseguenza di non poter essere assoggettata ad Iva. Per quasi un anno i Comuni sono andati avanti in ordine sparso nel concedere o no i rimborsi e nel continuare o no ad applicare l’Iva, anche perché il Governo non ha mai preso una decisione definitiva in merito. Qualche mese fa, rispondendo a un interpello presentato dalla Trevisoservizi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’Iva non doveva essere applicata alla Tia, in quanto tributo. Cosa significava questo? Che gli utenti della Trevisoservizi sono stati liberati dal balzello.

MA IL GOVERNO CI PROVA  Nella manovra correttiva di quest’estate, il Governo ha inserito un articolo interpretativo che nega la natura tributaria della Tia e di conseguenza è compatibile con l’applicazione dell’Iva ed elimina alla radice la possibilità di chiedere il rimborso di quella pagata. In pratica viene data un’interpretazione opposta rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale. Altra novità: nell’articolo si dice che le controversie sorte dopo il 31 maggio 2010 sono di competenza del giudice ordinario, quindi non di quello tributario. Difficile, in pratica, capire quando inizia una controversia e di conseguenza a quale giudice bisogna rivolgersi.

LA SENTENZA – Il dispositivo della Commissione Tributaria di Latina accoglie il ricorso di un cittadino “ritenendo dovuto o il rimborso dell’IVA per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009”. Teoricamente tutti gli utenti che hanno pagato la bolletta Tia potrebbero chiedere il rimborso dell’IVA.

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IL TESTO DEL RICORSO VINCENTE: “Con successione cronologica – si legge nel ricorso – il ricorrente ha provveduto al regolare e puntuale adempimento delle fatture emesse a proprio carico – prodotte con quietanza in allegato alla richiesta di rimborso – dalla Latina Ambiente spa, riguardanti gli anni 2006/2007/2008/2009; con sentenza n°238 del 2009 con Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, camera di consiglio del 10/06/2009 decisione del 16/07/2009 deposito del 24/07/2009 pubblicata in G.U., la suprema Corte Costituzionale ha sentenziato la non applicabilità dell’IVA sulla TIA ex Tarsu, cioè la tassa sui rifiuti. In sequenza lo scrivente produceva motivata richiesta di rimborso, ai sensi del predetto giudicato Costituzionale, depositando apposito ricorso alla Latina Ambiente spa come in premessa, esitato con diniego di quest’ultima con protocollo…

Motivi di Diritto: Il rifiuto diniego esitato con protocollo n. …. del …….. dalla Latina Ambiente spa, è impugnato per i seguenti motivi. L’applicazione dell’IVA sulla Tarsu è illegittimo così come dispone il giudicato Costituzionale, per “…la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l’entità del prelievo …che…porta ad escludere la sussistenza di un rapporto sinallagmatico posto alla base dell’assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 DPR 633/72 e caratterizzato dal pagamento di un per la prestazione di servizi.Non esiste, del resto una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti….” Pertanto la Latina Ambiente spa, che applica l’IVA con aliquota del 10% sulla Tassa rifiuti, ai cittadini residenti nel Comune di Latina, è tenuta al rimborso di quanto percepito senza titolo e causa oltre agli interessi legali decorrenti dal giorno dei singoli pagamenti in uno, per quanto ovvio, con l’immediata cancellazione dalle future fatture e dai ruoli della suddetta illegittima voce. Per i su esposti motivi Chiede in via principale, il rimborso di quanto versato e non dovuto come da tabella riepilogativa allegata all’istanza di rimborso notificata alla Latina Ambiente spa, con riferimento all’IVA versata negli anni 2006/2007/2008/2009 ammontante ad Eur………. oltre agli interessi legali decorrenti dal giorno dei singoli pagamenti; l’immediata cancellazione dalle future fatture e dai ruoli della suddetta voce. Il sottoscritto indica sin d’ora l’elenco degli atti e dei documenti (in fotocopia) che saranno depositati nel fascicolo di parte in sede di costituzione in giudizio del ricorrente (art.22,D.Lgs 546/1992).

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COSA E’ LA TIA – La TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) sostituisce la vecchia TARSU (tassa smaltimento rifiuti) e introduce sostanziali novita’ rispetto alla precedente tassa. L’introduzione della TIA, prevista dal Decreto Legislativo n 22 del ’97, meglio conosciuto come decreto Ronchi.
Il passaggio da tassa a tariffa, obbligatorio anche se, provvedimenti inseriti nelle Finanziarie annuali, hanno dato la possibilita’ ai Comuni di posticiparne l’applicazione.

La tassa fin qui adottata (TARSU) era commisurata unicamente sulla quantita’ di superficie occupata e non sulla produzione dei rifiuti. Pagava di piu’, infatti, chi occupava una maggiore superficie tassabile, indipendentemente dall’effettiva o presumibile produzione di rifiuti.

La tariffa (TIA), invece, si basa sul principio che paga di piu’ chi produce maggiore quantita’ di rifiuti. Con il nuovo sistema gli importi non saranno piu’ calcolati unicamente sulla superficie dell’immobile ma sulla presunta produzione di rifiuti, tenendo anche conto:

  • del numero delle persone che occupano l’abitazione nel caso di utenze domestiche
  • della specifica tipologia di attivita’ commerciale/produttiva nel caso di utenze non domestiche

La TIA consente di sovvenzionare l’intero ciclo dei rifiuti: quello che prevede lo spazzamento, la raccolta dei rifiuti indifferenziati, la raccolta differenziata e tutto il ciclo del trattamento di tali rifiuti nei diversi impianti dislocati all’interno del territorio provinciale. Il regime tariffario, oltre ai riferimenti di legge, e’ determinato dai regolamenti dei singoli Comuni che ne disciplinano i diversi aspetti, fra gli altri, anche le possibilita’ di beneficiare di alcune riduzioni/agevolazioni se l’utente dimostra di possedere determinati requisiti. Attualmente sono previste riduzioni per le utenze domestiche che dimostrano di avviare al compostaggio la frazione organica dei rifiuti urbani prodotti; allo studio la possibilita’ di introdurre ulteriori incentivi per coloro i quali, per iniziativa volontaria, si impegneranno in attivita’ volte al miglioramento della raccolta differenziata nel nostro Comune.