IL TAR ANNULLA LA NOMINA DEL PROCURATORE MANCINI

07/06/2007 di
Il Tar di Roma ha annullato la nomina di
Giuseppe Mancini a Procuratore Capo di Latina. Lo ha stabilito la I
Sezione della magistratura amministrativa con la sentenza numero 5053
pubblicata lo scorso 1 giugno. 


Secondo il Collegio (presieduto da
Pasquale de Lise, relatore Silvia Martino, Antonino Savo Amodio) il
plenum del Consiglio Superiore della magistratura nel proporre Giuseppe
Mancini ha adottato una procedura illogica e irragionevole.

Il
ricorso è stato presentato nel 2004 da Alfredo Rossini, l’altro
magistrato che nel 2004 ha partecipato alla selezione per l’Ufficio
direttivo di Procuratore della Repubblica a Latina, mentre ricopriva
l’analoga funzione a Rieti. Nel frattempo è stato nominato Procuratore
Capo a L’Aquila, dove è tuttora.

Nelle memorie del suo ricorso
Alfredo Rossini ha sostenuto di avere maggior titoli alla nomina
rispetto a Giuseppe Mancini, per cui la proposta di quest’ultimo da
parte del Csm è stata adottata "in aperto contrasto con la disciplina
stabilita da una circolare del 1999 sul conferimento degli uffici
direttivi".
 
In pratica Rossini ha sostenuto che al momento del
"concorso" lui aveva maturato un’esperienza di sei anni come
procuratore a Rieti, oltre ad avere una maggiore anzianità. Una serie
di aspetti che risultano complessi poiché nelle proposte di nomine il
Csm deve considerare congiuntamente i parametri di anzianità,
attitudine e merito, che alla fine si risolvono anche in un giudizio
unitario. Così, il Csm a favore di Mancini ha valutato la permanenza
per cinque anni alla guida della Procura circondariale di Siena (dal
1989 al 1994), nel periodo però in cui è stata costituita e attivata,
cioè partendo letteralmente da zero.
 
Inoltre, il Csm ha valutato
positivamente l’esperienza di Mancini come Sostituto alla Procura
generale presso la Corte di Appello di Roma, dove è stato referente del
Pg per l’informatizzazione delle procure del distretto giudiziario e
poi per l’applicazione della normativa sulla sicurezza e l’igiene nei
luoghi di lavoro. Oltre alle esperienze in diverse procure sin
dall’ingresso in magistratura.

Invece, per il Collegio del Tar
romano "le funzioni requirenti svolte in appello rimangono comunque
insufficienti a suppportare il giudizio di prevalenza" rispetto ad
Alfredo Rossini.

Così come gli anni trascorsi a Siena sono giudicati
insufficienti e lontani nel tempo, poiché il relatore ricorda che la
circolare del Csm prevede per l’assegnazione di un ufficio direttivo
un’analoga o superiore esperienza "in epoca non remota e per un tempo
adeguato".

Il Collegio nella sentenza, tra l’altro, "censura il Csm
per non aver avviato prima della nomina di Mancini un procedimento per
verificare l’insussistenza della causa di incompatibilità prevista
dalla normativa (sulla Magistratura, ndr) per la circostanza,
dichiarata dallo stesso Mancini al Csm, dell’iscrizione di due
familiari all’Ordine degli Avvocati di Latina".

Il Procuratore
Giuseppe Mancini, dal suo ufficio di via Ezio, non rilascia commenti
sulla sentenza, tranne che un laconico "aspettiamo l’appello al
Consiglio di Stato che presenteranno il Ministero della Giustizia e il
Csm". Intanto, rimane al suo posto.
(Remigio Russo, La Provincia)
 
 
La nota diramata dal procuratore capo Giuseppe Mancini
 
"Il TAR ha annullato la mia nomina
e sarà il Consiglio di Stato, in sede di appello, a dare il giudizio
definitivo.
 
Voglio
solo richiamare l’attenzione sulla vistosa, inammissibile e dolosamente (a
quali fini e per quali motivi?) distorta notizia data  da uno dei
quotidiani locali, certamente in possesso della sentenza (pubblicata sul sito
del TAR del Lazio), quando afferma che,  a
fondamento dell’annullamento, il TAR  avrebbe posto  “il nodo
dell’incompatibilità ignorato dal CSM
”.

La presunta
incompatibilità era stato uno dei motivi del ricorso ma
la sentenza
neppure la prende in considerazione e ciò, evidentemente, per due motivi
:

 
1)  – l’incompatibilità può essere, di fatto e
concretamente, valutata solo dopo che il magistrato ha preso possesso
dell’Ufficio;
 
2) e infatti il Consiglio
Giudiziario prima e il CSM dopo l’hanno valutata ed esclusa: delibera del
CSM  del 20 dicembre 2006, adottata
all’unanimità
.
 
Quanto alla mia indipendenza
.. lascio giudicare ai cittadini pontini … in buona fede".
 
Giuseppe Mancini