Il Tar boccia l’ordinanza anti-slot del Comune di Formia

16/09/2015 di

bar-locale-no-slot-latina-24oreEsistono forti dubbi sull’efficacia delle limitazioni orarie per slot e vlt nel contrasto alla ludopatia. E’ questo uno dei motivi che ha spinto il Tar Lazio, sezione di Latina, ad accogliere il ricorso di una sala giochi di Formia contro l’ordinanza del Sindaco che limita gli orari di funzionamento dalle 10 alle 20.

«Sussistono grossi dubbi – si legge nella sentenza – circa l’idoneità della misura adottata a far conseguire l’obiettivo (lotta al fenomeno della crescente dipendenza delle persone dal gioco): ciò, soprattutto alla luce di quanto giustamente evidenziato dai ricorrenti circa l’agevole possibilità, per i soggetti affetti da “ludopatia”, di spostarsi in Comuni limitrofi, dove non siano stabilite le contestate limitazioni di orario». Vista la facilità di spostamento, appare dunque  «di utilità assai dubbia un approccio, nei confronti del problema della crescente dipendenza delle persone dal gioco, svolto in modo atomistico dal singolo Comune, senza nessuna forma di raccordo della sua azione con gli altri Enti locali, e in particolare con i Comuni confinanti».

Il Collegio fa notare anche come i dati della Asl posti a fondamento delle limitazioni orarie siano troppo vaghi: «Il riferimento alle statistiche appare generico e, in ogni caso, non chiarisce l’entità del fenomeno della “ludopatia” nel territorio del Comune». Più nello specifico «non viene chiarito minimamente se tali dati, i quali starebbero ad indicare un’allarmante crescita del fenomeno, siano relativi al solo territorio del Comune di Formia, o se essi si riferiscano, invece, a tutto l’ambito territoriale dell’A.S.L.». La stessa relazione del Comune afferma che l’indagine dell’azienda sanitaria locale è stata avviata da poco tempo e non può essere avvalorata da dati sufficienti. “Con il che – continuano i giudici –  deve ritenersi che la stessa Amministrazione comunale abbia riconosciuto l’incompletezza del quadro istruttorio di cui disponeva all’epoca dell’emanazione degli atti impugnati».

slot-machine-fotogramma--324x230La mancanza di dati concreti e inoppugnabili fa sì che l’ordinanza del Sindaco violi il principio di proporzionalità. Quest’ultimo, nel caso di azioni dell’amministrazione, impone «di verificare l’idoneità della misura, la sua necessarietà e l’adeguatezza, ossia la tollerabilità della restrizione che comporta per il privato. Sotto tale profilo l’esercizio del potere, pur idoneo e necessario, è legittimo unicamente se rispecchia una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi: in caso contrario, la scelta va rimessa in discussione». Senza contare, sottolineano i giudici, «la contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione comunale, la quale, da un lato, ha proceduto al rilascio di un certo numero di autorizzazioni per sale da gioco; dall’altro, e contraddittoriamente, pretende con le misure contestate di intervenire ex post su attività economiche regolarmente autorizzate».