Accolta la Class Action: sì al rimborso delle partite pregresse da parte di Acqualatina

21/08/2018 di

Con l’ordinanza del 3 luglio 2018, il Tribunale di Roma, Sez. X, ha dichiarato ammissibile la Class Action contro Acqualatina S.p.A. per la restituzione delle cosiddette “partite pregresse” per acqua, fognatura e depurazione.

Il Tribunale nel provvedimento ha affermato che non si può applicare a posteriori una integrazione tariffaria commisurata a consumi già effettuati, perché viola i principi di irretroattività e corrispettività. In una Acqualatina ha illegittimamente gonfiato le fatture, e pertanto a partire dal 1.1.2016 deve restituire agli utenti i soldi pagati in più, rispetto al dovuto.

Acqualatina rimborserà le somme delle partite pregresse solo a coloro che avranno aderito alla Class Action, pertanto, solo costoro potranno beneficiare del rimborso e, dunque, dei vantaggi derivanti dal provvedimento dell’autorità giudiziaria.

A seguito della succitata ordinanza Acqualatina è – di fatto – costretta ad eliminare nelle fatture che andrà ad emettere, le voci relative alle partite pregresse, e quindi grazie alla Class Action, ogni utente pagherà molto meno nei prossimi anni.

Dunque gli utenti che non aderiranno, oltre a lasciare nelle casse di Acqualatina le somme che spetterebbero loro a titolo di rimborso, gli consentiranno di continuarle a percepire.

All’azione possono aderire tutti gli utenti/consumatori con utenza domestica dei Comuni indicati nell’ordinanza e dislocati tra le province di Roma, Frosinone e Latina.

Nel provvedimento il Giudice ha fissato il termine perentorio del 28.2.2019 per il deposito degli atti di adesione.

Per informazioni contattare il Comitato all’indirizzo mail: 2017acqua@gmail.com, oppure ai seguenti recapiti telefonici: Massimo CLEMENTE 335217537 – Vincenzo FONTANAROSA 3470762529 – Christian LOMBARDI 3335795620 – Patrizia MENANNO 3406402128 – Orazio PICANO 3392760011 – Chiara SAMPERISI 3281354394 – Annamaria ZARRELLI 3337250877.


DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA N. CRONOL. 5919/2018 del 3.7.2018 R.G. n. 8331/18

Il Tribunale di Roma, sezione X, in composizione collegiale, nel procedimento ex art. 140 bis del D.Lgs. n. 206/2005 n. 8331/2018 RG, così provvede:

1) Riconosce la giurisdizione del Giudice Ordinario;

2) Dichiara inammissibile l’azione di classe proposta con riferimento alle domande di cui ai punti 1), 2) 3), 4) e 5) delle conclusioni dell’atto di citazione;

3) Dichiara ammissibile l’azione di classe proposta al punto 6) delle conclusioni dell’atto di citazione nella parte in cui si chiede di accertare che non sono dovute le somme richieste in bolletta dal gestore Acqualatina S.P.A. a titolo di partite pregresse per acqua, fognatura e depurazione per il recupero di costi sostenuti dal gestore nel periodo 2006-2011, approvati e quantificati dall’Ente d’Ambito ATO 4 Lazio Meridionale Latina con le deliberazioni della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia n. 3 dell’11.11.2011, n. 11 del 7.8.2014 e n. 17 del 20.12.2016, in applicazione dell’art. 31 della delibera dell’Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas (ARERA) n.643/2013, per illegittimità della tariffa idrica cosi determinata dovuta alla violazione del principio di irretroattività dell’atto amministrativo e di corrispettività, e nella parte in cui si chiede conseguentemente di condannare il gestore alla restituzione delle somme a tale titolo indebitamente percepite nel rapporto col singolo utente consumatore mentre la dichiara inammissibile per la parte in cui si basa sull’illegittimità della tariffa idrica cosi determinata per violazione dell’art. 2948 n. 4) cod. civ. sulla prescrizione quinquennale del credito;

4) Dichiara che possono aderire all’azione di classe dichiarata ammissibile al precedente capo 3) tutti gli utenti e consumatori (intendendosi come tali in base all’art. 3 lettera a) del D.Lgs. n. 206/2005 le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale eventualmente svolta) che quali intestatari di contratti di somministrazione idrica col gestore del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale ATO 4 Lazio Meridionale Latina, Acqualatina S.P.A., abbiano ricevuto da quest’ultima a partire dal 2016 bollette riportanti l’addebito delle voci “Comp. Partite pregresse acqua”, “Comp. Partite pregresse fognatura” e “Comp. Partite pregresse depurazioni” riferite nelle Note e Comunicazioni della bolletta a “Componente Partite Pregresse, voce per i conguagli pregressi relativi al periodo 2006-2011, approvati e quantificati dall’Ente d’Ambito ATO4 Lazio Meridionale Latina con Deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia n. 3 dell’11.11.2011, Deliberazione n. 11 del 7.8.2014 e Deliberazione n. 17 del 20.12.2016, ai sensi degli artt. 31 e 32 dell’Allegato A alla Deliberazione dell’AEEGSI 643/2013/R/DR del 27.12.2013, della Deliberazione dell’AEEGSI 194/2016/IDR del 21.4.2016 e della Deliberazione dell’AEEGSI 35/2017/R/IDR del 26.1.2017”, per il recupero di costi maturati nel periodo 2006-2011;

5) Dispone che la pubblicità prevista dall’art. 140 bis comma 9° del D.Lgs. n. 206/2005 sia effettuata da parte attrice mediante: A) Pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza, per due volte, una nel mese di luglio 2018 ed una nel mese di agosto 2018, sulle riviste telematiche Latina Today.it, Latina Oggi.eu, e Latina 24 Ore.it, e sul quotidiano Il Messaggero cronaca di Latina, Frosinone e Roma; B) Affissione entro agosto 2018 del testo integrale della presente ordinanza per 60 giorni nell’albo dei Comuni di Anzio e Nettuno della Provincia di Roma, di Amaseno, Giuliano di Roma, Vallecorsa e Villa Santo Stefano della Provincia di Frosinone, e dei Comuni di Aprilia, Bassiano, Castelforte, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Latina, Lenola, Maenza, Minturno, Monte San Biagio, Norma, Pontinia, Ponza, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Spigno Saturnia, Terracina e Ventotene della Provincia di Latina;

6) Fissa il termine perentorio del 28.2.2019 per il deposito, anche a mezzo della parte attrice, degli atti di adesione cartacei presso la cancelleria del Tribunale di Roma, X sezione civile, di Roma, viale Giulio Cesare 54/b, contenenti le generalità complete dell’aderente, il codice fiscale, il riferimento al numero del procedimento 8331/2018 RG del Tribunale di Roma, il numero di indirizzo di posta elettronica, o l’indirizzo completo ed un recapito telefonico dell’aderente per eventuali comunicazioni, e la specifica delle somme pagate delle quali si chiede la restituzione per le voci “Comp. Partite pregresse acqua”, “Comp. Partite pregresse fognatura” e “Comp. Partite pregresse depurazioni”, che figurano nelle bollette di Acqualatina S.P.A. a partire dall’anno 2016, atti di adesione ai quali dovranno essere allegate le bollette sopra indicate e la documentazione dei pagamenti compiuti in favore di Acqualatina S.P.A.;

7) Fissa il termine del 31.1.2019 per il deposito in cancelleria ad opera dell’attrice della prova dell’adempimento della pubblicità prescritta;

8) Fissa il termine del 30.4.2019 per il deposito ad opera dell’attrice di una memoria riepilogativa dei nominativi degli aderenti originari e sopravvenuti all’azione collettiva ammessa con la specifica degli importi in restituzione singolarmente documentati ed il termine del 31.5.2019 per il deposito ad opera di Acqualatina S.P.A. di una memoria contraria limitata all’individuazione degli aderenti e delle somme in restituzione rispettivamente documentate;

9) Fissa per la verifica della pubblicità l’udienza collegiale del 20.2.2019 ore 13:30 e per la discussione l’udienza collegiale del 12.6.2019 ore 13.30;

10) Dispone che la presente ordinanza sia comunicata dalla cancelleria alle parti ed ai sensi dell’art. 140 bis comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 206/2005 al Ministero dello Sviluppo Economico.

Così deciso nella camera di consiglio del 20.6.2018

Il Giudice estensore Il Presidente

dott. Vincenzo Picaro Dott.ssa Maria Luisa Rossi

Tribunale Ordinario di Roma

Depositato in Cancelleria

Roma, lì 03 Lug. 2018

Il Funzionario Giudizario

Dott.ssa Emila RAU