Saldi, Latina deve aspettare il 5 gennaio

01/01/2013 di
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Al via il saldi invernali, ma Latina dovrà aspettare il 5 gennaio. Da domani sarà possibile fare acquisti scontati in Basilicata, Campania e Sicilia mentre nelle altre regioni, come il Lazio, bisognerà attendere sabato.

A ricordare il calendario dei saldi è la Confcommercio secondo la quale ogni famiglia spenderà in medio 359 euro per l’acquisto di capi d’abbigliamento ed accessori, per un valore complessivo di 5,6 miliardi, pari al 18% del fatturato. I saldi invernali rappresentano il 18% della spesa totale del settore abbigliamento e calzature.

L’Ufficio Studi di Confcommercio calcola che saranno 15,8 milioni le famiglie italiane, su un totale di 25,5 milioni, che approfitteranno dei Saldi. E, l’acquisto medio per persona, sarà di 150 euro. «I Saldi – afferma Renato Borghi, Presidente di Federazione Moda Italia e Vice Presidente di Confcommercio – rappresentano un appuntamento annuale irrinunciabile ed anche uno straordinario rito collettivo capace di attrarre l’interesse di quasi 16 milioni di famiglie italiane e di numerosissimi turisti stranieri affascinati dal made in Italy. Ma, in questo periodo – sottolinea Borghi – speriamo possano rappresentare una chance per i negozianti del settore moda dopo una stagione come quella di quest’autunno/inverno partita col freno tirato e per i consumatori per soddisfare una necessità e/o un desiderio con l’acquisto di un capo di qualità a prezzo più accessibile. I Saldi di quest’anno saranno caratterizzati da qualità, ampiezza di assortimento e soprattutto prezzi, con percentuali di sconto veramente allettanti». Ma come sempre molti commercianti applicano in anticipo gli sconti, senza rispettare il calendario ufficiale.

La Confcommercio ha diffuso anche un vademecum per il corretto acquisto degli articoli in saldo.

Eccolo.

1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

2. Prova dei capi: non c’è obbligo. È rimesso alla discrezionalità del negoziante.

3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesta la relativa convenzione.

4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.

5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.