BOLLETTA PAGATA DUE VOLTE, IL GIUDICE: “ACQUALATINA IN MALAFEDE”

19/02/2009 di

Il giudice di Pace di Terracina, Eugenio Fedele, bacchetta Acqualatina sul caso di un utente costretto a pagare nuovamente una bolletta (già pagata) per evitare pignoramenti. Fedele non solo ha accolto il ricorso dell’utente ma ha inviato gli atti in Procura ipotizzando la “malafede” della società idrica. Il magistrato ha caricato di spese Acqualatina, anche per i danni esistenziali sopportati dall’utente. Il direttore generale è stato segnalato alla Procura, perché Acqualatina non avrebbe titolo ad emettere cartelle di pagamento.

I fatti risalgono al 2005 quando G.B.G. s’era visto recapitare una fattura di 76,45 euro, che aveva regolarmente pagato. Acqualatina però non avrebbe effettuato il riscontro contabile del pagamento effettuato nei termini prescritti. L’utente fu quindi sollecitato ad un pagamento in considerazione di una morosità di fatto inesistente. G.B.G. continuava a inviare fax e raccomandate al gestore del servizio idrico allegando ogni volta la necessaria documentazione a riprova dell’avvenuto pagamento.

Scrive il giudice: “Nonostante fosse stata invitata a verificare il pagamento, ha illegittimamente e ripetutamente, invece, solo continuato a compulsare l’incolpevole cittadino, omettendo di verificare, con un minimo di diligenza, che la sua pretesa di pagamento era stata pienamente soddisfatta”.
La disavventura di G.B.G. arrivò al paradosso quando ricevette anche minacce di pignoramento per una bolletta già pagata.

La risposta di Acqualatina.In riferimento alla Sentenza 115/09 emessa dal giudice di pace di Terracina, Acqualatina S.p.A. ritiene necessario fornire alcune precisazioni atte a fare chiarezza sulla spiacevole vicenda dell’utente coinvolto nella sentenza in questione che ha effettuato suo malgrado un doppio pagamento a fronte di un’unica bolletta.
“Esprimo, anche a nome della Società, tutta la mia costernazione per quanto accaduto all’utente e per i conseguenti disagi arrecatigli – dichiara l’AD Silvano Morandi – Ci tengo a specificare tuttavia che Acqualatina S.p.A., una volta venuta in possesso in corso di causa della documentazione, ha da subito tentato di risolvere la questione in maniera bonaria, tentativo rifiutato ufficialmente dai legali dell’utente.
Riconosciamo che le comunicazioni che l’utente ha inviato per segnalare la sua vicenda non hanno trovato opportuno riscontro; dalle prime verifiche effettuate risulta, infatti, che il numero di fax destinatario delle comunicazione dell’utente è quello del Call Center esterno da parte del quale, invece, non ci risultano comunicazioni in tal senso.
Sarà nostra premura approfondire il caso e rivalerci per quanto nei nostri diritti nei confronti del fornitore esterno”.
Riguardo poi alla legittimità della riscossione della tariffa, sul quale pure la sentenza si esprime, sono comunque necessarie alcune precisazioni.
Ovviamente Acqualatina S.p.A., come anche gli altri gestori del S.I.I. in Italia, si è sincerata degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.335/2008, citata nella sentenza, sulla possibilità di deputare ad Equitalia la riscossione coattiva del credito per il S.I.I.. Il risultato è che esistono svariati riferimenti normativi che testimoniano la fondatezza del diritto del gestore del S.I.I. nell’utilizzo della riscossione coattiva come canale di recupero del credito.
La società Acqualatina S.p.A., in base a molte autorevoli fonti giuridiche, infatti, riscuote legittimamente i proventi della tariffa del servizio idrico integrato a seguito della stipula di una Convenzione con Equitalia Gerit S.p.A..
Infatti, l’art. 156 del D. Lgs. 152/06, modificato dal D.L. 262 del 2006, ha introdotto la possibilità di procedere a riscossione coattiva anche dei corrispettivi del servizio idrico integrato.
La sentenza della Corte Costituzionale ha richiamato l’art. 15 della L. 36/94 (Legge Galli), il quale precisa che la tariffa è riscossa dal soggetto gestore, senza menzionare la possibilità di avvalersi di procedure di riscossione coattiva. Nulla viene menzionato, invece, in relazione a quanto riportato all’art. 156 del D.Lgs. 152/06 (testo Unico Ambiente), che rimane, dunque, in vigore e pienamente operante.
A riprova della legittimità della procedura di riscossione mediante ruolo posta in essere da Acqualatina, il Tribunale di Rovigo, nell’ordinanza pubblicata lo scorso 3 dicembre 2008, ha affermato che, poiché l’art. 17 del D.Lgs. 46/99 è stato novellato dal D.L. del 2006, tale previsione di legge costituisce il superamento della vecchia disciplina e dunque anche del successivo art. 21, che non è stato toccato da alcuna revisione e dove è precisato che le entrate di cui al predetto art. 17 aventi natura di diritto privato possono essere iscritte a ruolo solo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.
“Ciò significa” precisa il Giudice Ordinario “che le entrate previste dall’art. 156 del decreto legislativo n. 152 del 3/4/2006, che sono per l’appunto le tariffe per uso di acque, godono di un regime privilegiato in materia di escussione coattiva, potendo applicarsi ad esse la procedura tipica della riscossione mediante ruolo”.
In base a quanto sopra, non emergono dubbi, sulla legittimità di Acqualatina S.p.A. come gestore del S.I.I. di utilizzare Equitalia.
“Occorre comunque ricordare – conclude Morandi – che i crediti per i quali si intraprende il percorso della riscossione coattiva, sono importi insoluti per i quali già Acqualatina S.p.A. ha effettuati numerosi tentativi: da procedura è previsto infatti un sollecito semplice, un successivo sollecito a mezzo raccomandata ed, infine, un sollecito telefonico. Solo a valle di ciò si ricorre alla consegna del ruolo per la riscossione coattiva. Altro discorso merita la questione di un errore, che pur se evitabile è fisiologico trattandosi di grandi numeri (Acqualatina S.p.A. emette circa 1 milione di bollette all’anno), nel qual caso Acqualatina S.p.A., ovviamente, una volta ricostruita la documentazione, ha sempre ammesso le proprie responsabilità e rimborsato l’utenza.”