Scafisti “occasionali”, lo sbarco a Latina finisce in Cassazione

27/04/2011 di
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Gli scafisti occasionali, ossia quelli che agevolano l’immigrazione clandestina in maniera sporadica e senza alcun collegamento con organizzazioni criminali, non devono essere necessariamente sottoposti alla custodia cautelare in carcere, come prevede il
pacchetto sicurezza del 2009 ma devono anche loro, come tutti, poter usufruire di misure meno afflittive della libertà personale in base alla valutazione della Magistratura.

Lo sottolinea la Cassazione che ha avanzato il sospetto di illegittimità costituzionale della norma del pacchetto sicurezza della parte in cui non prevede l’ipotesi «che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre
misure» nel caso, appunto, di favoreggiatori dell’immigrazione che agiscono in maniera del tutto episodica.

La Cassazione, con l’ordinanza 16536 ha disposto la trasmissione degli atti di un procedimento che riguarda quattro egiziani da tempo residenti in Italia che avevano trasbordato su un gommone, rifocillato e ospitato nella casa di uno di loro alcuni clandestini trasbordati da un peschereccio di fronte alle coste laziali del litorale pontino. La norma inviata al vaglio della Consulta è l’articolo 12 comma 4 bis del d.l. 25/07/1998 9286, inserito dall’articolo 1 comma 26 lettera ‘f’ della legge 15/07/2009 num. 94.

I legali dei quattro favoreggiatori occasionali avevano fatto ricorso contro la decisione confermativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale della Libertà di Roma il 3 novembre 2010 con la quale era stato rigettato anche il dubbio di incostituzionalità della norma che, secondo il tribunale, trovava il suo fondamento di fronte a un reato che provocava «allarme sociale». In proposito la Cassazione ha ricordato che l’emissione della misura cautelare «non può essere giustificata né dalla gravità del reato né, tanto meno, dall’esigenza di contrastare situazioni causa di allarme sociale» in quanto tra le finalità della valutazione della custodia preventiva l’aspetto rilevante è quello della idoneità «della misura a soddisfare completamente le esigenze cautelari».