DOPO LA CADUTA DI ZACCHEO ATTESA PER IL COMMISSARIO

17/04/2010 di

Dopo la caduta di Zaccheo si attende l’arrivo del commissario Prefettizio che guiderà il Comune di Latina fino alle elezioni. Il nome sarà reso noto tra oggi e domani, passate le 48 ore dalla presentazione in Prefettura della documentazione redatta dal segretario generale del Comune, Mario Taglialatela. Le elezioni, come previsto, si svolgeranno in occasione del primo turno elettorale utile. Due le possibilità: si potrebbe tornare alle urne nella primavera del 2011 oppure a novembre 2010 se Latina dovesse essere accorpata a Bologna.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO, LE FUNZIONI. Nell’ordinamento italiano è denominato commissario prefettizio l’organo monocratico di amministrazione straordinaria del comune o della provincia previsto dall’art. 141 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). Tale denominazione non è, peraltro, utilizzata dalla legge, che parla semplicemente di commissario.

Il commissario, di solito un funzionario della carriera prefettizia, è nominato a seguito dello scioglimento del consiglio comunale o provinciale con lo stesso decreto di scioglimento, adottato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno, in esito ad una procedura avviata dal prefetto competente per territorio. Peraltro, iniziata la procedura ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, il consiglio e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente.

Lo scioglimento del consiglio può essere disposto, ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 267/2000:

  • quando abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
  • quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
    • impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia (in tal caso, tuttavia, non si fa luogo alla nomina del commissario perché al sindaco o presidente subentra, fino alle nuove elezioni, il vicesindaco o vicepresidente della provincia);
    • dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
    • cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati (non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia);
    • riduzione del consiglio, per impossibilità di surroga, alla metà dei suoi componenti;
  • quando non sia approvato nei termini il bilancio;
  • quando l’ente, con più di mille abitanti, sia sprovvisto dei relativi strumenti urbanistici generali e questi non siano adottati entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi (in questo caso, il decreto di scioglimento è adottato su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti). (Fonte Wikipedia)