Sanità, ecco le nuove norme per l’accreditamento

21/04/2011 di

La legge 167 approvata dal Consiglio regionale del Lazio dispone che vengano prorogati i termini sia per l’integrazione-ripresentazione delle domande di accreditamento dei privati, sia per il rilascio dei singoli provvedimenti di conferma. Per le case di cura firmatarie di accordi di riconversione dei posti letto è prevista la possibilità di avviare in deroga le nuove attività in accreditamento a decorrere dalla data di presentazione delle domande. Alla prima scadenza del 31 dicembre 2010 per la presentazione delle richieste avrebbe dovuto seguire, entro il 28 febbraio 2011, l’adozione dei singoli provvedimenti di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento definitivo. Trattandosi di un numero molto alto di richieste (circa mille), con la nuova legge si proroga l’adozione di tali provvedimenti al 31 agosto 2011 per le strutture private ospedaliere e ambulatoriali e al 31 dicembre 2012 per tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Le strutture provvisoriamente accreditate e che abbiano presentato regolare domanda di conferma, qualora abbiano dichiarato di non possedere alcuni dei requisiti previsti per l’accreditamento, possono provvedere a mettersi in regola entro il 31 maggio 2011 producendo la documentazione entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. Le strutture che abbiano presentato in maniera incompleta la domanda per fatti non imputabili a loro colpa possono ripresentare o integrare la domanda entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge. La Regione trasmetterà quindi alle Ausl l’elenco dei soggetti che abbiano perfezionato la richiesta, in modo da consentire i controlli sui requisiti autocertificati. Tale verifica dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2011. L’elenco dei soggetti sarà reso pubblico, e questi dovranno mettere a disposizione delle agende delle prestazioni al Recup regionale. Con riferimento alle strutture provvisoriamente accreditate e ai soli requisiti minimi strutturali di autorizzazione, in caso di riscontro di difformità tra quanto autorizzato e quanto effettivamente accertato e verificato, l’autorizzazione è confermata e contestualmente adeguata alle condizioni strutturali verificate. L’autorizzazione è confermata e contestualmente adeguata anche nei casi in cui l’accreditamento provvisorio sia stato rilasciato per un numero di posti letto superiore a quello formalmente autorizzato o per attività non ancora formalmente autorizzate, a condizione che la struttura in questione possieda integralmente i requisiti minimi autorizzativi e quelli ulteriori richiesti dalla disciplina vigente. Inoltre, nella valutazione delle proposte di riorganizzazione dell’offerta presentate da un soggetto che controlli contemporaneamente più di una struttura sanitaria accreditata si terrà conto del fabbisogno di posti letto a livello regionale e non di macroarea, a condizione che la struttura in questione possieda integralmente i requisiti e che non siano pregiudicati i livelli occupazionali. Alcune istanze sono state poi accolte dalla Giunta e sono confluite in subemendamenti aggiuntivi votati in aula, come un regolamento del servizio di assistenza domiciliare, criteri di trasparenza e pubblicità dell’esito degli accertamenti effettuati e delle strutture accreditate.