Donna licenziata dopo il congedo matrimoniale, il giudice annulla tutto e dispone il reintegro
Una donna è stata licenziata al rientro dal congedo matrimoniale, ma il giudice del Lavoro ha annullato il provvedimento ritenuto discriminatorio.
“Il licenziamento disciplinare – spiega l’avvocato della donna, Fabio Leggiero – era stato giustificato per gravi mancanze che l’azienda aveva deciso di contestargli al rientro in azienda, dopo il periodo di congedo matrimoniale richiesto nel rispetto della legge e del contratto
collettivo. Eppure quelle mancanze celavano, a detta della lavoratrice, le reali ragioni che avevano indotto la società ad
irrogare il licenziamento. Il sentore di essere innocente, di non aver commesso mancanze sul lavoro e di aver subito un licenziamento
discriminatorio, ha ingenerato la voglia di difendere il suo diritto a contrarre matrimonio ed a farsi una famiglia oltre i normali obblighi lavorativi”.
L’avvocato Fabio ha impugnato il licenziamento dinanzi al Tribunale di Latina nella Sezione Lavoro. Nei giorni scorsi il giudice Umberto Costume – in sede di opposizione – ha confermato il primo provvedimento cautelare “dichiarando il licenziamento nullo e discriminatorio poiché irrogato in violazione del Codice sulle pari opportunità nei rapporti sul luogo di lavoro tra uomo e donna”.
“Sono state vagliate dal Tribunale – commenta l’avvocato Leggiero – le reali motivazioni alla base del licenziamento. Ciò poiché durante lo svolgimento del rapporto di lavoro opera sia il generale principio di eguaglianza “senza distinzione di sesso”, proclamato dall’art. 3, primo comma, Cost., sia il principio di eguaglianza nel lavoro, che è quello espresso dall’art. 37, primo comma, Cost., laddove proclama che
“la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”: da ciò discende un generale divieto di discriminazione di genere, arricchito da un generale obbligo di protezione della “essenziale funzione familiare” e di madre della donna lavoratrice (art. 37, primo comma, Cost.). Questo apparato di tutele raggiunge una maggiore incisività grazie alle disposizioni contenute nella legislazione ordinaria e, in particolare, nel Codice delle Pari Opportunità (D.Lgs. 198\2006), che si connota altresì per un’ampia e dettagliata formulazione del divieto di discriminazione di genere. In un momento storico in cui più forte si deve gridare all’intera collettività a cui apparteniamo ed in maniera trasversale la parità di genere, anche il datore di lavoro ha dunque l’obbligo di rispettare il
principio generale di uguaglianza fra i sessi nella costituzione, nello svolgimento e nella cessazione del rapporto di lavoro, con il conseguente divieto di ogni forma di discriminazione, sia essa diretta o indiretta” conclude il legale commentando la sentenza.