Latina è pronta per il testamento biologico, all’Anagrafe ognuno può compilare il DAT

20/04/2018 di

Il Comune di Latina, con deliberazione di giunta n. 185 approvata ieri, dà seguito a quanto sancito della Legge n. 219 del 22 Dicembre 2017, che “…tutela  il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della  persona  e   stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge…”.

A tale scopo è possibile depositare presso l’Ufficio Anagrafe del Comune la cosiddetta Dichiarazione Anticipata di Trattamento, conosciuta anche con la sigla DAT, che è un vero e proprio testamento biologico, un documento firmato anticipatamente che dà la possibilità ad un cittadino italiano di accettare o rifiutare trattamenti sanitari nell’eventualità in cui dovesse trovarsi ad affrontare una malattia terminale, irreversibile o invalidante e, soprattutto, nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte anche nella consapevolezza che la sua scelta possa accelerare la fine della propria esistenza.

Fino all’entrata in vigore della citata legge era il medico a decidere quale percorso terapeutico intraprendere ma, il progresso scientifico e tecnologico che ha reso possibile la cura di alcune patologie un tempo letali e di tenere in vita artificialmente pazienti in condizioni di stabilità, ha mutato le scenario anche legislativo.

In virtù di quanto espresso dalla normativa, dunque, qualunque cittadino già da oggi può registrare e depositare presso l’Ufficio Anagrafe del Comune la DAT, nominando anche uno o più fiduciari che, in caso del verificarsi della predetta situazione, divengono i soggetti chiamati a dare fedele espressione di quelle che sono le decisioni stabilite ed indicate nel documento.

Tutte le tematiche relative alla DAT saranno esplicitate in un incontro aperto alla cittadinanza organizzato in collaborazione con la Federnotai, la FNOMCeO e la Rete Città Sane per il 4 maggio presso la sala De Pasquale del Comune di Latina. L’appuntamento è per le 16:30.

DOMANDE E RISPOSTE (fonte: www.associazionelucacoscioni.it)

Come si fa un testamento biologico?

Le DAT possono essere redatte in forme diverse, ecco alcuni suggerimenti:

1. puoi scrivere un testo di tuo pugno;

2. Se stai cercando il modello della dichiarazione anticipata di trattamento puoi scaricare e compilare il modulo QUI;

3. puoi modificare il nostro modulo secondo le tue necessità ed esigenze.

Se le condizioni fisiche non ti permettono di usare le precedenti forme, puoi esprimere le tue volontà e “fare biotestamento” attraverso una  videoregistrazione e/o con dispositivi tecnologici che consentono alle persone con disabilità di comunicare. (art. 4, comma 7, legge n. 219/2017)

Potrai rinnovare, modificare o revocare le tue DAT espresse nel biotestamento in ogni momento. 

Il testamento biologico è esente dall’obbligo di registrazione tributaria, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa.

Fiduciario: perché nominarne uno? 

La legge auspica (ma non obbliga) che ogni persona, nel momento in cui sottoscrive il proprio biotestamento, indichi altresì una persona di sua fiducia, denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Qualsiasi persona maggiorenne e capace di intendere e volere può ricoprire il ruolo di fiduciario accettando la nomina.

L’accettazione della nomina avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT oppure attraverso un atto successivo da allegare al testamento biologico. Il fiduciario dovrà possedere una copia del tuo biotestamento.

Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente. L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. Il fiduciario avrà quindi il potere di attualizzare le disposizioni che avrai indicato.

Nei casi in cui le tue DAT appaiano palesemente incongrue, non corrispondenti alla tua condizione clinica, o qualora emergano nuove terapie, capaci di offrire  concrete possibilità di miglioramento delle tue condizioni di vita, il medico, in accordo con il  fiduciario, potrà disattenderle. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico la decisione è rimessa alla magistratura.

Cosa fare dopo aver compilato il testamento biologico? 

Dopo aver compilato il tuo biotestamento hai a disposizione tre opzioni:

1. puoi consegnare personalmente il tuo testamento biologico presso l’ufficio di stato civile del tuo Comune di residenza (art. 4, comma 6, legge 22 dicembre 2017, n. 219). L’ufficiale di stato civile, verificate l’identità e la residenza del consegnante, provvederà a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate (Circolare n. 1/2018 del Ministero dell’Interno)

2. puoi procedere con una “scrittura privata autenticata” rivolgendoti a un pubblico ufficiale.

3. puoi trasformare il tuo testamento biologico in “atto pubblico”rivolgendoti a un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato (art. 2699 c.c.).

Le DAT  redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata (Assicurati di farne autenticare due copie – così da conservarne personalmente una ) devono poi essere consegnate personalmente dal disponente presso:

–  l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito(art. 4 c. 7 l.219 del 20017), oppure, in assenza del registro l’ufficiale, provvede alla sua registrazione in un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni (come da Circolare Ministero degli interni);

– oppure, presso le strutture sanitarie, “nel caso in cui le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT(art. 4 c. 7 l.219 del 20017).