CASSAZIONE: JUVENTUS, DOPING FU FRODE MA È PRESCRITTA

31/05/2007 di
Anche se la prescrizione lo ha estinto, il reato è stato commesso: dal
1994 al 1998 i calciatori della Juventus furono oggetto di una somministrazione illecita
di farmaci. Era stato posto in essere un ‘disegno criminosò volto all’alterazione del
risultato sportivo attraverso il reato di frode. Non è stato però provato l’uso dell’
eritropoietina (Epo), tanto che su questo specifico punto il ricorso del procuratore
generale Giancarlo Caselli è stato dichiarato inammissibile.

 
Le motivazioni della sentenza n. 21324/2007 della Corte di Cassazione, depositate oggi,
con la quale lo scorso 29 marzo la II Sezione Penale aveva dichiarato la prescrizione del
reato di frode sportiva nei confronti dell’ex amministratore delegato della Juventus
Antonio Giraudo e del medico sociale bianconero Riccardo Agricola chiudono
definitivamente la vicenda. E lasciano un retrogusto dolceamaro in vincitori e vinti: i
dirigenti juventini non possono più invocare la non sussistenza del fatto; i grandi
accusatori vedono sostanzialmente confermato l’impianto dell’ accusa ma non colgono i
frutti sperati perch‚ il tempo utile è già trascorso. Gli avvocati difensori della
squadra torinese hanno commentato la sentenza sottolineando che «sul punto fondamentale
del processo, e cioè la somministrazione di Epo, l’assolutoria della Corte di appello è
stata pienamente confermata».
La Corte d’Appello di Torino, nel dicembre 2005, aveva assolto i due dirigenti
juventini. In primo grado, invece, il Tribunale di Torino, nel novembre 2004, aveva
condannato il solo Agricola a un anno e dieci mesi per frode sportiva.
 Nella sentenza della Cassazione viene ripreso l’orientamento espresso dalle sezioni
unite della Suprema Corte, in base al quale sarebbe da considerare truffa sportiva,
utilizzando le norme sul calcioscommesse del 1989, il dopaggio dei calciatori anche prima
del varo della specifica disciplina antidoping emanata solo nel 2000. Da qui i giudici
sono partiti per affermare «che continua a costituire reato la somministrazione delle
sostanze dopanti anche dopo la nuova legge, alcune sostanze infatti sono espressamente
comprese negli elenchi del decreto e le altre rientrerebbero nel decreto in quanto
affini».
Era questo il punto di vista sostenuto dal ricorso di Caselli e Guariniello e sposato –
nella sua requisitoria – dal sostituto procuratore generale della Cassazione, Vito
Monetti, che aveva chiesto un processo d’appello bis; ma i calcoli sui tempi di
prescrizione non lo hanno consentito.
Anche gli atleti non escono molto bene dalla vicenda: se infatti la Cassazione ha
ribadito che chi somministra ai partecipanti alla competizione sportiva sostanze atte ad
alterarne la prestazione «mira fraudolentemente a menomare o a esaltare le capacità
atletiche dei giocatori», questi «non possono essere considerati semplici vittime, in
quanto una rigorosa interpretazione della norma non consente di escludere a priori la
punibilità nei loro confronti». Questo anche perchè «il bene presidiato non può essere
esclusivamente la tutela della salute dello sportivo, ma anche la regolarità delle
competizioni, posta in pericolo dalla sleale alterazione chimica della propria capacità
di prestazione».
 Il pool di avvocati difensori della Juve punta l’ attenzione sul passaggio della
sentenza che così ha escluso l’ uso dell’Epo: «La Corte di Appello di Torino ha operato
un’attenta ed approfondita analisi degli accertamenti istruttori e dei contenuti della
perizia di ufficio ed ha ritenuto, con giudizio insindacabile in questa sede perchè privo
di vizi logici, di non condividere le conclusioni riportate nell’elaborato peritale». (ANSA)