Tribunale, arriva l’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

23/02/2017 di
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Gianluca Carfagna

Nasce a Latina l’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Con la legge n. 3/2012, modificata poi dal decreto legge 179/2012, i soggetti esclusi dalle procedure fallimentari hanno a disposizione una nuova procedura per agevolare il risanamento della propria condizione debitoria, ovvero di sovraindebitamento. Con questo termine la legge identifica una situazione perdurante di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, nonché la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento permette di rivolgersi ad un organismo apposito o a un professionista abilitato (commercialisti, avvocati, notai) e poi al tribunale con un piano di rientro che, se accolto, diventerà vincolante per i creditori, anche se non tutti i debiti saranno onorati.

Ora Latina potrà contare su un organismo abilitato dal ministero: il 2 febbraio scorso, infatti, il Ministero della  Giustizia ha riconosciuto e quindi definitivamente accreditato l’organismo, a suo tempo istituito presso l’Ordine degli avvocati di Latina. Il referente è l’avvocato Alfredo Soldera, che si occuperà di indirizzare e coordinare l’attività dell’organismo e conferire gli incarichi ai gestori della crisi. C’è poi un consiglio direttivo composto dagli avvocati Maddalena Signore, Paola Guglielmi, Aldo Panico ed Angelo Conte. L’avvocato Gianluca Carfagna avrà invece il ruolo di coordinatore scientifico. A breve saranno concluse le procedure di avvio del servizio e la segreteria sarà operativa. La sede dell’organismo è in piazza Bruno Buozzi 9, e il numero di telefono è 0773.666595.

LA NORMA. Il d.m. 24 settembre 2012 n. 202, Regolamento per gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento pubblicato sulla G.U. del 27 gennaio 2015 introduce la procedura di sovraindebitamento, uno strumento finalizzato a risolvere su basi negoziali le situazioni di insolvenza dei soggetti che non possono accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare. Nelle procedure c.d. paraconcorsuali disciplinate dalla legge 3/2012, e cioè nell’accordo di composizione, nel piano del consumatore e nella liquidazione del patrimonio del debitore, il debitore deve essere assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Gli organismi sono previsti dall’art. 15 della legge a cui da attuazione il decreto ministeriale 202 del 2014 istituendo il registro, disciplinando requisiti e modalità per l’iscrizione, la formazione e la gestione degli iscritti, ed infine, la determinazione dei compensi e dei rimborsi per gli organismi, che sono a carico dei ricorrenti ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 1° d.m. 202/2014). Il registro è tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia e il direttore generale della giustizia civile ne è il responsabile. Il decreto in vigore dal 28 gennaio 2015, prevede per i primi 3 anni una disciplina transitoria per cui avvocati, commercialisti e notai non hanno obbligo di aggiornamento, purché documentino di essere stati nominati in almeno quattro casi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita in procedure esecutive immobiliari o liquidatori.