Cusani, il Tar non ammette il ricorso: deciderà il giudice ordinario

04/12/2014 di

cusani_armando_7tr4876r769842Sulla legittimità della sospensione dall’incarico di presidente della Provincia di Latina di Armando Cusani dovrà decidere il giudice ordinario. L’ha deciso la I sezione ter del Tribunale amministrativo del Lazio, i cui giudici, presieduti da Carlo Taglienti, hanno dichiarato il ricorso «inammissibile per difetto di giurisdizione».

Cusani ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Latina del 31 ottobre dello scorso anno, con il quale fu accertata la sussistenza di una causa di sospensione di diritto dalla carica di Presidente della Provincia di Latina, dopo che lo stesso era stato condannato dal Tribunale di Latina a due anni di reclusione per abuso d’ufficio, reati in materia edilizia e violazione della normativa paesaggistica ed ambientale.

Oggi il Tar ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall’Avvocatura «posto che la giurisprudenza amministrativa – si legge nella sentenza – ha affermato che le controversie concernenti l’ineleggibilità, l’incompatibilità e la decadenza da cariche elettive sono devolute al giudice ordinario, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato passivo, mentre spettano al giudice amministrativo le controversie in materia di operazioni elettorali in quanto concernenti interessi legittimi».

Alla luce di ciò, i giudici amministrativi hanno ritenuto il ricorso «inammissibile per difetto di giurisdizione, in favore della cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale l’interessato potrà riassumere il giudizio».

  1. Ma ancora esiste questo CRIMINALE! Cavolo aveva un’interdizione dai pubblici incarichi e lo hanno cacciato via a calci nel sedere senza che abbia avuto la decenza di dimettersi da solo!
    ABUSO EDILIZIO!

  2. Dire faccia tosta è troppo non vi pare? Poverino si potrebbe offendere essendo una vittima dell’Ingiustizia!
    Proponiamolo Sant Armando da Sperlonga!